Area soci

STATUTO
Dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA POLIAMBURATORI ACCREDITATI
e in forma abbreviata AIPA

ART. 1)

E’ costituita una Associazione sotto la denominazione:
ASSOCIAZIONE ITALIANA POLIAMBULATORI ACCREDITATI e in forma abbreviata AIPA

ART. 2)

L’Associazione ha sede in Palermo.

ART. 3)

L’Associazione, senza finalità di lucro, si propone di
- Rappresentare gli associati nei rapporti con Presidenza della Repubblica, Ministeri, Parlamento, Conferenza Stato-Regioni, Organismi Istituzionali Europei, Agenzia Sanitaria, Forze politiche, Governo Regionale, Assessorati regionali, AUSL, Università, Ordini Professionali, Società Scientifiche, Istituzioni ecc. per la definizione delle condizioni generali inerenti i Poliambulatori Accreditati tendenti alla valorizzazione dell’attività svolta dai Poliambulatori Accreditati, nonché con le associazioni sindacali o di categoria, competenti nella regolazione dei suddetti servizi o in cui vengono prese iniziative e/o decisioni afferenti alla categoria;
- Tutelare gli interessi normativi, economici e sindacali dei propri iscritti, rappresentandoli nella preparazione e nella stipula di accordi, di qualsiasi genere e natura, così come nelle controversie e nella discussione di problemi che coinvolgano i diritti sindacali e di lavoro dei propri associati;
- Valorizzare il rapporto libero-professionale specialistico nell’ambito della Medicina Sociale, qualificando la prestazione medica e difendendo il diritto della libera scelta da parte degli assistiti;
- Affermare la pari dignità delle istituzioni sanitarie private a quelle pubbliche;
- Stipulare accordi e convenzioni con il SSN, SSR, Istituzioni, Enti pubblici e privati, Mutue, Assicurazioni, nonché contratti nazionali di lavoro per il personale dipendente e a rapporto di collaborazione, delle Istituzioni sanitarie ambulatoriali private e degli studi professionali;
- Svolgere attività di studio e ricerca predisponendo proposte di legge e provvedimenti legislativi da presentare alle autorità competenti, nonché stimolare l'aggiornamento dottrinale, tecnologico e strumentale dei propri associati promuovendo la realizzazione di tavole rotonde, incontri o convegni su specifiche tematiche;
- realizzare iniziative di educazione sanitaria e di ricerca epidemiologica, anche in collaborazione con strutture universitarie, ospedaliere, Enti, persone giuridiche o Organismi;
- favorire la diffusione delle nuove conoscenze ed aggiornamenti che coinvolgano altri Sindacati, Associazioni, Istituzioni ed i Medici di Famiglia;
- svolgere attività editoriali aventi ad oggetto i campi di interesse dell’associazione ed anche finalizzate all’aggiornamento professionale, tecnologico e strumentale, alla realizzazione e/o organizzazione di convegni, congressi e corsi di formazione, alla diffusione di nuove conoscenze attraverso la pubblicazione e distribuzione di libri, riviste, periodici, la realizzazione, produzione e/o commercializzazione di programmi radiotelevisivi, videocassette, DVD e ogni altro mezzo di comunicazione, nonché pubblicare un periodico culturale e di vita associativa da inviare gratuitamente agli associati.
- Ideare, promuovere, organizzare attività formative finalizzate agli ECM (Educazione Continua in Medicina)
- potenziare iniziative favorenti l'interesse e la realizzazione dei programmi di prevenzione;
- gestire un sito internet di rappresentanza;
- promuovere, favorire e contribuire alla costituzione di altre sedi AIPA nelle Regioni del territorio Italiano.
- Esercitare tutte le altre funzioni che competono a norma di legge.

ART. 4)

Per raggiungere i suoi scopi, l’Associazione può svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, compresa l’apertura di diverse sedi in Italia ed all’estero, prendere e promuovere accordi con organismi nazionali ed internazionali, con Enti Pubblici e Privati, con organizzazioni ed associazioni varie, nonché utilizzare mezzi e tecniche audiovisive e televisive.
L’Associazione può avvalersi di un Comitato di consulenza internazionale e di altri Comitati tecnici e culturali nazionali ed internazionali allo scopo di raggiungere i fini stabiliti.
I membri di questi Comitati saranno nominati dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

ART. 5)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e contributi da parte di Enti Pubblici, persone fisiche e giuridiche.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative
- dai contributi ad hoc in occasione di specifiche attività e per l’attività svolta da parte e/o in favore di Enti Pubblici e Privati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

ART. 6)

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo relativo all’anno successivo verranno predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione della Assemblea dei Soci.

ART. 7)

I soci dell’Associazione si dividono in:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci onorari;
d) soci sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell’Associazione e che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione.
Possono essere soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione, operano attivamente nel raggiungimento degli scopi sociali. In particolare, oltre ai Poliambulatori, tutte quelle strutture complesse accreditate di alta organizzazione tecnologica: come Laboratori Analisi, Day Surgery, Cliniche, RSA, etc.
Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione da parte dell’assemblea dei soci per particolari meriti professionali o artistici.
Sono soci sostenitori persone, enti, istituti, società, associazioni tecniche ed artistiche che, in sintonia con le finalità di cui all’art. 3, abbiano giovato all’Associazione corrispondendo relativa quota associativa, o con la propria attività, o con donazioni.
Le persone giuridiche fanno parte dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato.
Il Consiglio Direttivo decide l’ammissione a socio liberamente e senza obbligo di motivazione.
I soci sono tenuti al pagamento della quota nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per esclusione, recesso, ovvero per mancato versamento della quota secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente o moralmente l’Associazione.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

ART. 8)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci.
Esso è composto da non meno di tre membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Le nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio Direttivo spetta il potere di acquisire ed alienare beni immobili, accettare e rinunciare donazioni, eredità e legati.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente che durano in carica per l’intera durata del consiglio. In caso di dimissioni o recesso di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso deve, alla prima riunione, provvedere alla sostituzione chiedendo la convalida alla prima assemblea.
L’assemblea può deliberare in merito all’attribuzione di eventuali compensi ai singoli membri del Consiglio Direttivo.

ART. 9)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, comunque almeno una volta l’anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o, in sua assenza, dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 10) Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, senza limiti o eccezioni.
Il Consiglio potrà delegare al Presidente o ad altri poteri di straordinaria amministrazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo potrà delegare in parte i propri poteri a terzi.

ART. 11)

Il Consiglio ha tutti i poteri di straordinaria amministrazione, attende allo sviluppo dell’Associazione, ai rapporti con Governi, associazioni, Enti italiani e stranieri, alle funzioni di rappresentanza generale.
Approva i rendiconti finanziari, udita la relazione dei Revisori dei Conti; decide sulle ammissioni, dimissioni, esclusioni dei soci; surroga il Presidente in caso di un impedimento permanente e sino alle elezioni del nuovo Presidente da effettuarsi entro trenta giorni dal giorno in cui il Presidente abbia rassegnato le dimissioni dalla carica e non possa conservare la carica stessa.
Nomina i soci ordinari ed onorari di cui all’art. 7.
Provvede circa le controversie e le richieste dei soci e propone l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Eventuali compensi dovuti ai membri del Consiglio per la carica ricoperta o per eventuali altri incarichi verranno determinati dal Consiglio stesso con apposita deliberazione.

ART. 12)

Il Consiglio potrà invitare alle riunioni, a titolo consultivo, personalità che hanno speciale competenza per discutere questioni particolari che interessano i vari campi di azione dell’Associazione.

ART. 13)

L’assemblea dei soci è convocata ordinariamente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio o rendiconto, ovvero quando lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.
La convocazione verrà effettuata dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso scritto a firma del Presidente o chi ne fa le veci inviato ai soci con qualunque mezzo a condizione che si abbia prova di avvenuta ricezione.
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia i numero dei soci presenti.
L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci presenti.
L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei soci presenti, salvo diversa disposizione del presente statuto.

ART. 14)

L’Assemblea delibera sul bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e su tutto quanto a lei demandato per legge e per Statuto.

ART. 15)

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta da altri associati, anche se membri del Consiglio Direttivo.
Ogni partecipante all’assemblea non può rappresentare più di tre associati.

ART. 16)

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in mancanza, dal Vice-presidente o, in mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità di deleghe e in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di assemblee si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 17)

La modifica del presente Statuto e lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti e rappresentati. Nel caso di scioglimento, l’assemblea deve provvedere alla nomina di due o più liquidatori; i residui attivi della liquidazione dovranno, in ogni caso, essere devoluti a enti, associazioni, organizzazioni non lucrative, o altri organismi che perseguano finalità di carattere culturale, artistico o sociale.

ART. 18)

L’assemblea ordinaria dei soci, anche se non obbligatorio per legge, può nominare tre Revisori dei Conti. Essi possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull’amministrazione dell’Associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il bilancio o rendiconto annuale da presentare all’Assemblea dei soci.

ART. 19)

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, ad un collegio arbitrale composto da tre probi viri che verranno nominati dalla Assemblea; giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedure.

ART. 20)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia ed in particolare è retta dai seguenti principi:
. L'Associazione è apolitica, ha carattere volontario, non ha fini di lucro ed ha le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 04/12/1997 n. 460.
. L'Associazione potrà svolgere altre attività strettamente connesse ed in diretta attuazione degli scopi istituzionali, il tutto nel rispetto della normativa vigente e segnatamente dell'articolo 111 comma 3 DPR 22/12/1986 n. 917.
. Tutti i soci purchè in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto al voto e possono essere eletti alle cariche sociali, secondo quanto infra stabilito.
. L'adesione dell'associato è a tempo indeterminato e non può essere a tempo determinato.
. La quota e/o il contributo associativo sono intrasmissibili per atto tra vivi, mentre è ammesso il trasferimento a causa di morte, in ogni caso vige il principio inderogabile di non rivalutabilità degli stessi.
. La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
. L'associazione è retta dal principio di eleggibilità libera degli organi amministrativi, dal principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 secondo comma del codice civile, dal principio della sovranità dell'assemblea dei soci e da criteri di pubblicità della ammissione ed esclusione dei soci, delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
. Annualmente verrà redatto un rendiconto economico e finanziario, e precisamente entro il mese di febbraio con riguardo all'anno solare precedente e viene approvato dal Consiglio Direttivo e, quindi, dall'assemblea, entro il mese di aprile. Il primo rendiconto avrà riguardo al periodo che va dalla data dell'atto costitutivo al trentuno dicembre duemilaotto.
. L'associazione non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.